E' il corrispettivo per l'occupazione, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e nelle strade private sulle quali risulti, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dall'Ente locale, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 19 del vigente Regolamento comunale.