E' il corrispettivo per l'occupazione, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e nelle strade private sulle quali risulti, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Il contribuente è tenuto a presentare denuncia iniziale (contenere le generalità del contribuente, la data dell'inizio
dell'occupazione/detenzione dei locali/aree, l'ubicazione del fabbricato, la destinazione d'uso, la superficie tassabile)
all'Ufficio Tributi entro il 20 Gennaio successivo all'inizio della occupazione/detenzione di locali/aree.
Ogni variazione deve essere denunciata dal contribuente. È importante che la segnalazione venga effettuata al verificarsi
dell'evento poichè in caso contrario la tassa continua a rimanere iscritta ed eventuali restituzioni future potrebbero essere
solo parziali in quanto:
- la cessazione in corso d'anno prevede il diritto allo sgravio/rimborso a decorrere dal bimestre successivo alla denuncia di cessazione;
- la mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta,
prevede il pagamento del tributo per l'intero anno, mentre per gli anni successivi non sarà dovuto a condizione che l'utente
dimostri di non aver continuato l'occupazione/detenzione dei locali/aree oppure che la tassa sia già stata assolta dall'eventuale subentrante.