Tributo: TARSU
Che cosa è la TARSU
La TARSU è la tassa comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e deve essere pagata
da tutti i cittadini (proprietari di immobili, inquilini, comodatari o usufruttuari), imprese o società che occupano locali o aree tassabili (abitazioni, uffici, negozi).
La tassa è commisurata alla superficie del locale o dell'area occupata.
Come viene calcolata
La tassa è calcolata sulla superficie, misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata
sul perimetro delle aree stesse.
Denuncia iniziale
La denuncia deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione dei locali/aree tassabili.
Qualora non ci siano variazioni, la denuncia si ritiene valida anche per gli anni successivi; la denuncia deve essere inoltre
presentata anche quando cessa l'occupazione o la detenzione dei locali.
Vanno dichiarate le superfici calpestabili coperte, più le pertinenze (garage, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili).
Sono esclusi dal computo le superfici scoperte (balconi, terrazze, giardini).
La TARSU non è dovuta se...
La tassa non è dovuta se i locali sono in ristrutturazione o sono, anche momentaneamente, liberi, da cose, persone e privo di allacciamento alle reti pubbliche (gas, acqua, elettricità), previa presentazione di denuncia. Sono altresì escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni, le aree a verde.
Articolo 3 Zone di applicazione
(articolo 59, commi 2 e 5 - articolo 79 comma 3 del
D.Lgs n.507/1993)
- L'applicazione della tassa a tariffa intera, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonchè agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
- nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo articolo 4 comma 5, e nei limiti di cui all'articolo 59 comma 2, ultimo periodo del D.Lgs n.507/1993.
Articolo 4 Presupposto della tassa
(articolo 62, commi 1 e 4 del
D.Lgs n.507/1993)
- La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente articolo 3.
- Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario e dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
- Nelle zone di cui all'articolo 3, 2 comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
- 60 per cento di riduzione se la distanza dal contenitore più vicino non supera i 1000 metri
- 70 per cento di riduzione se la distanza dal contenitore più vicino non supera i 1500 metri
- 80 per cento di riduzione se la distanza dal contenitore più vicino supera i 1500 metri
- Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste negli articoli 14, 15 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 50 per cento della tariffa ordinaria.
Articolo 4 Esclusioni
(articolo 62, comma 2 del
D.Lgs n.507/1993)
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purchè risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
Riduzioni di tariffe
(articolo 66, commi 3 e 4 del
D.Lgs n.507/1993)
Alle tariffe unitarie si applicano le seguenti riduzioni:
- 1/3 per le abitazioni con unico occupante.
- 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione (non affittate o date in comodato), da contribuenti dimoranti all'estero per più di sei mesi l'anno.
Tariffe
Le tariffe vengono deliberate annualmente dall'amministrazione Comunale, e per l'anno 2008 con delibera di giunta
n.19 del 21 Febbraio 2008 e n. 29 del 28 Febbraio 2008,
sono state deliberate le seguenti tariffe:
Tariffe Tarsu anno 2008
| Categoria |
Descrizione |
Tariffa mq. |
Tariffa giornaliera maggiorata 50% |
| 1 |
Abitazioni (compresi fondi e annessi) |
1,53 |
0,006 |
| 2 |
Complessi ricettivi (alberghi, agriturismo) |
2,40 |
0,010 |
| 3 |
Studi professionali, uffici pubblici e privati |
3,93 |
0,017 |
| 4 |
Complessi industriali |
4,40 |
0,018 |
| 5 |
Laboratori artigianali, Opifici |
1,65 |
0,007 |
| 6 |
Commercio beni non deperibili, commercio ingrosso, esposizione mostre, distribuzione carburante |
3,16 |
0,014 |
| 7 |
Pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie) commercio di beni deperibili |
4,45 |
0,018 |
| 8 |
Scuole, caserme, locali attività culturali religiose, circoli sportivi e ricreativi |
1,39 |
0,006 |
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