Il Sindaco:
VISTO l'articolo 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
VISTO l'articolo 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...";
VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: - 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ", - 2) che " è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
CONSIDERATO che il raggiungimento degli obbiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;
ATTESO che il Comune di Piegaro in collaborazione con la Provincia e con la T.S.A. ha avviato, una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti indicando le tipologie di conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori distribuiti nel territorio e per i rifiuti ingombranti, nelle piazzole ecologiche gestita dalla società T.S.A. ubicate in Piegaro capoluogo, Pietrafitta e Tavernelle;
CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;
ATTESO che per il raggiungimento degli obbiettivi previsti è da ritenersi obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'articolo 50 del D Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;
è fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta, che il gestore T.S.A. avvia a recupero, con le seguenti modalità :
che le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
AVVERTEÈ vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.
Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 D.lg. 152/2006: da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 620,00.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 155,00.
Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro 2.600.00 a Euro 26.000.00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia e all'Azienda Sanitaria, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.
II presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sito internet del Comune.
Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Piegaro.
Si informa inoltre, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il
presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.
Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza: Comando Polizia Municipale, Comando stazione carabinieri di Piegaro, Corpo forestale dello stato di Città della Pieve. Si trasmette copia per conoscenza alla Provincia di Perugia Settore Tutela Ambientale.
Dalla Residenza Municipale, 07/11/2007