Tributi: ICI

Chi deve pagare l'ICI

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

La dichiarazione ICI

I soggetti interessati devono presentare al Comune di Piegaro, una apposita dichiarazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Le aliquote ICI

Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dal Comune. Per conoscerne la misura il contribuente può rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi Comunale oppure puó consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili nei siti seguenti: Il Comune di Piegaro con delibera di Giunta Comunale n.20 del 25 Febbraio 2010 ha confermato, anche per l'anno 2010, le aliquote e detrazione d'imposta come determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 04/03/2005, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art.1 del D.L. 93/2008 convertito in L. 126 del 24/07/2008:
  • esclusione dall'imposta I.C.I., a decorrere dall'anno 2008, dell'immobile adibito ad abitazione principale come definita dalla norma richiamata e relative pertinenze;
  • del 7 per mille: per terreni edificabili;
  • del 7 per mille: per tutte le altre tipologie di unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, possedute dal contribuente;

Calcolo ICI

Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, e infine moltiplicata:

  • per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, eccetera) e C (magazzini, depositi, laboratori) con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, eccetera) e della categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • per 34 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe).

Per quanto riguarda le eree edificabili, l'imponibile è costituito dal valore commerciale riferito al 1° Gennaio dell'anno dell'imposizione.

Il Comune periodicamente individua con provvedimento di Giunta, il valore più congruo di ogni categoria di terreno edificabile, al quale il contribuente può far riferimento ai fini della determinazione del valore dell'imponibile.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, sono da considerare esenti da inposta in quanto il territorio del Comune di Piegaro è classificato "montano".

Quando e come si paga l'ICI

L'Ici può essere pagata in due rate:
  • la prima rata, da pagare dal 1° al 16 giugno, è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
  • la seconda rata, da pagare dal 1° al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.

E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il mese di Giugno.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.

Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

  • tramite bollettino di conto corrente postale n.88692884 intestato a Equitalia Perugia Spa
  • tramite il modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Gli importi fino a 12,00 euro non vanno versati.
Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75 per cento dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5 per cento annuo (3 per cento dal 1° Gennaio 2008) calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6 per cento dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5 per cento annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".

Per i residenti all'estero...

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3 per cento.
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

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