I soggetti interessati devono presentare al Comune di Piegaro, una apposita dichiarazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dal Comuni.
Per conoscerne la misura il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o
rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile; oppure consultare i siti del ministero delle finanze; altrimenti consultare il sito ANCI
Il Comune di Piegaro con delibera di giunta n.19 del 21 Febbraio 2008 stabilisce che le aliquote ICI per l'anno 2008 sono:
A breve, saranno disponibili le tabelle per la valutazione dei parametri ai fini ICI e per il calcolo del valore delle aree edificabili, in formato accessibilie per il web.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, e infine moltiplicata:
Per quanto riguarda le eree edificabili, l'imponibile è costituito dal valore commerciale riferito al 1° Gennaio dell'anno dell'imposizione.
Il Comune periodicamente individua con provvedimento di Giunta, il valore più congruo di ogni categoria di terreno edificabile, al quale il contribuente può far riferimento ai fini della determinazione del valore dell'imponibile.
Per quanto riguarda i terreni agricoli, sono da considerare esenti da inposta in quanto il territorio del Comune di Piegaro è classificato "montano".
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il mese di Giugno.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
Gli importi fino a 12,00 euro non vanno versati.
Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75 per cento dell'imposta dovuta,
oltre agli interessi legali del 2,5 per cento annuo (3 per cento dal 1° Gennaio 2008) calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del
saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6 per cento
dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5 per cento annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di
ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il
versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3 per cento.
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata.