Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste,
propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. (D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità
del loro contenuto.
Sottoscrivendo con la propria firma un dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ognuno, sotto la propria responsabilità può rendere alla pubblica amministrazione, ai concessionari e i gestori di pubblici servizi e ai soggetti privati che vi consentono, dichiarazioni che riguardano stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco precedente.
Le dichiarazioni possibili sono:L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili nei rapporti con le amministrazioni pubbliche,
compresi gli istituti e le scuole, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico .
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità
(Poste, Enel, Telecom, Aziende del Gas, ecc.), nonchè ai privati che vi consentono, ciò significa che i privati, come ad esempio banche ed assicurazioni, hanno la possibilità di accettare l'autocertificazione, ma non sono obbligati a farlo, poichè si tratta di una facoltà e non di un obbligo.
Fate attenzione però, alcuni gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato, ad esempio l'Ente Poste è tenuto ad accettare l'autocertificazione nella gestione del servizio postale, ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari, per i quali è assimilato ad un privato. Alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di soggetti pubblici): le banche, che sono private, sono tenute ad accettare l'autocertificazione quando riscuotono il pagamento dei tributi per conto di un'amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico.
Le false dichiarazioni dei cittadini, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 328
del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica,
inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.